The Italian Civil Code provides for succession and inheritance, each of which require equal treatment of male and female children, including adopted children (Book II, Title I art. 56). In cases in which the conduct of a spouse or co-habitant causes serious physical or mental harm to the other spouse or co-habitant, but the conduct does not constitute a criminal act, the court may issue a family order of protection. A judge may order the party concerned to stay away from the home, the spouse's place of work, the residences of extended family members, and the children's school (Book I, Title IX, art. 342). The judge can also order the intervention of social services or a family mediation center.
Il codice civile italiano disciplina le successioni e l’eredità e dispone il pari trattamento per i figli e le figlie, anche qualora siano adottivi (Libro II, Titolo I, art. 536). Nel caso in cui la condotta di un coniuge o convivente causi seri danni fisici o morali all’altro coniuge o convivente, ma la condotta non sia penalmente rilevante, il giudice può emettere un ordine di protezione familiare. Il giudice può ordinare al coniuge o convivente che ha tenuto la condotta abusiva di non avvicinarsi alla casa, al posto di lavoro del coniuge, al domicilio deii membri della famiglia, e alla scuola dei figli (Libro I, Titolo IX, art. 342 ter). Il giudice può anche disporre l’intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare.