Women and Justice: Keywords

Domestic Case Law

Sentenza N. 10959/2016 Corte di Cassazione: Sezioni Unite (Supreme Court: Joint Sections) (2016)


Domestic and intimate partner violence, Femicide, Gender-based violence in general, International law, Sexual harassment, Sexual violence and rape, Stalking, Statutory rape or defilement

The Supreme Court, in deciding upon the applicability of certain procedural rules, confirmed the main international definitions of violence within relationships. Particularly, the local court dismissed the case against a man charged with the crimes of stalking and mistreatment in the family pursuant to articles 612-bis and 572 of the Italian Criminal Code, without giving any notice of the motion to dismiss to the person injured by the crime in accordance with Article 408 of the Italian Code of Criminal Procedure. The injured person appealed the decision of the local court and requested that the Italian Supreme Court declare the dismissal of the case null and void. In deciding the procedural issue at hand, the Italian Supreme Court pointed out that the Italian criminal law has drawn the definitions of gender violence and violence against women mainly from international law provisions, which are directly enforced in the system pursuant to Article 117 of the Constitution. In this decision the Italian Supreme Court gave all the definitions of violence within gender relationships in consideration of international conventions and specifically European law, and concluded that such definitions, even if not directly included in domestic regulations, “are fully part of our national system through international law and are therefore enforceable.” According to this interpretation, the definitions of gender violence given by the Istanbul Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence are directly applicable in the Italian legal framework. On this basis, the Court ruled that notice of dismissal of the case must always be served on the person injured by crimes of stalking and mistreatment in the family pursuant to articles 612-bis and 572 of the Italian Criminal Code, as those provisions relate to the gender violence notion set forth under the international and EU provisions applicable in the Italian legal framework.

La Corte di Cassazione, in una decisione riguardo all’applicabilità di alcune regole procedurali, ha confermato l’applicabilità delle principali definizioni internazionali in tema di violenza di genere. In particolare, il Tribunale ha archiviato un caso contro un uomo accusato di aver commesso i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia di cui agli articoli 612 bis e 572 del codice penale italiano, senza aver dato avviso della richiesta di archiviazione alla parte offesa secondo quanto disposto dall’articolo 408 del codice di procedura penale italiano. Il difensore della persona offesa ricorreva per cassazione e chiedeva alla Corte di Cassazione di dichiarare nullo il provvedimento di archiviazione. Nel decidere la questione procedurale, la Corte di Cassazione evidenziava che il diritto penale italiano ha tratto le definizioni di violenza di genere e violenza contro le donne principalmente dalle disposizioni di diritto internazionale, che sono direttamente applicabili nel sistema ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. In questa decisione la Corte di Cassazione ha fornito tutte le definizioni di violenza di genere in considerazione delle convenzioni internazionali e in particolare del diritto europeo, e ha concluso che tali definizioni, anche se non direttamente incluse nelle normative nazionali, “per il tramite del diritto internazionale sono entrate a far parte dell’ordinamento e influiscono sull’applicazione del diritto”. Secondo questa interpretazione, le definizioni di violenza di genere previste dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sono direttamente applicabili nel quadro giuridico italiano. Sulla base di ciò, la Cassazione ha ritenuto che l’avviso della richiesta di archiviazione debba sempre essere notificato alla persona offesa nel caso in cui si proceda per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia di cui agli articoli 612 bis e 572 del codice penale italiano, in quanto queste disposizioni si riferiscono alla nozione di violenza di genere sancita dalle disposizioni internazionali e comunitarie applicabili nel quadro giuridico italiano.